1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per la promozione delle costruzioni in terra cruda.
2. Le risorse assegnate annualmente al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione o provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni o province autonome.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, previa intesa